Introdotto dal Decreto Rilancio durante il governo Conte nell’agosto 2020, il Superbonus 110% consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per l'efficientamento energetico e antisismico, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I lavori che permettono di ottenere il Superbonus al 110% sono di tre tipi e si definiscono “lavori trainanti”, mentre gli altri lavori di ristrutturazione che sono svolti insieme ad essi e che contribuiscono al miglioramento energetico dell'edificio ristrutturato vengono definiti “trainati”. In ogni caso, si può accedere al Superbonus per gli interventi effettuati sia su interi condomini sia su immobili indipendenti o che abbiano un accesso autonomo dall'esterno.
La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 e ha scadenze diverse in base ai soggetti che sostengono la spesa. In occasione della Legge di bilancio, la Finanziaria di fine 2021, sono stati posticipati i termini come segue:
L’ampliamento è escluso perché si configura come nuova costruzione; l’unico caso in cui è possibile ottenere il 110% con l’incremento di volume è attraverso il Sismabonus.
Sono inclusi anche interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio, il cosiddetto “cappotto”.
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio da classe D a classe B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'Ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore.
In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute fino al 2025. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che esso recupererà sotto forma di credito d’imposta. Oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese altre persone fisiche e banche o finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
A causa del proliferare dei tentativi di frode ai danni del fisco, il Governo ha stabilito che una volta che la detrazione è stata ceduta, vige il divieto di effettuare più di tre cessioni del credito; quelle oltre la prima dovranno essere a favore di banche, assicurazioni o società finanziarie vigilate e non potranno essere di entità parziale. Verrà applicato una sorta di bollino identificativo dei crediti ceduti, nonché saranno previste sanzioni penali molto pesanti per i tecnici che certificano costi gonfiati o inesistenti
A partire dal 1° maggio 2022, quando la cessione del credito viene comunicata all’Agenzia delle entrate, questa assegnerà un codice univoco alla somma ceduta, la quale diventerà “indivisibile”: in pratica non potranno essere fatte cessioni parziali ulteriori. La somma ceduta, a questo punto può essere oggetto al massimo di altre due cessioni, ma esclusivamente nei confronti di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.
Facciamo un esempio: se un condominio usufruisce dello sconto in fattura da parte del fornitore, questi potrà cedere il credito d’imposta che ha ottenuto alla banca che, a sua volta, potrà utilizzare il credito oppure cederlo esclusivamente a un’altra banca, a un intermediario finanziario o a un’assicurazione. Il terzo ricevente però potrà esclusivamente utilizzare il credito d’imposta nei tempi legati alla detrazione che lo ha originato, se ad esempio stiamo parlando di Superbonus il credito sarà utilizzabile in 4 anni.
Per maggiori informazioni sul Superbonus 110% e per gli ultimi aggiornamenti, rimandiamo al sito del governo.
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